Liceo delle Scienze Umane
Economico Sociale
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Decreto di Parità Scolastica N. 2684 Codice Meccanografico: MIPMRI500E
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)
LEGGE 13 LUGLIO 2015 n. 107
L’ “Alternanza Scuola Lavoro presuppone periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro (stage) per favorire massimamente il raccordo tra scuola e il mondo del lavoro”.
L'alternanza Scuola-Lavoro è un metodo formativo che consente agli studenti che frequentano gli istituti d’istruzione superiore (istituti professionali, istituti tecnici, licei) di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un'impresa o un ente.
I progetti d’istruzione e formazione alternanza scuola-lavoro sono possibili per tutti gli studenti compresi tra il 15° e il 18° anno d’età.
Si tratta di uno strumento pensato per rendere flessibili i percorsi formativi scolastici, capace di combinare lo studio teorico d’aula con forme di apprendimento pratico svolte in un ambiente professionale.
L’alternanza scuola-lavoro costituisce una vera e propria unione di preparazione scolastica e di esperienze favorite sul posto di lavoro, programmate in collaborazione con il mondo dell’impresa, al fine di rendere gli studenti in grado di acquisire esperienze e abilità e competenze utili allo sviluppo della loro professionalità.
Presso le imprese i giovani trascorrono periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Il valore formativo dell’alternanza è rilevato dal fatto che la titolarità è dell’istituzione scolastica o formativa.
Compito dell’alternanza scuola-lavoro è di promuovere e orientare i giovani, diffondendo la cultura del lavoro.
Nel particolare, i percorsi di formazione in alternanza scuola-lavoro sono realizzati con l’obiettivo di:
Realizzare modo di apprendimento flessibile che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
Arricchire la formazione assimilata dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
Favorire l'orientamento dei giovani, per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuale;
Costruire un collegamento organico delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro, consentendo la partecipazione attiva di questi soggetti nei processi formativi;
Collegare l'offerta formativa al contesto sociale ed economico del territorio.
In risposta all’esigenza di una performance lavorativa sempre più competitiva, i sistemi di istruzione devono impegnarsi ad innalzare gli standard di qualità e il livello dei risultati di apprendimento, per rispondere adeguatamente al bisogno di competenze e consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro. La missione generale dell'istruzione e della formazione comprende obiettivi quali la cittadinanza attiva, lo sviluppo personale e il benessere, ma richiede anche che siano promosse le abilità trasversali, tra cui quelle digitali, necessarie affinché i giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, anche auto-imprenditivi, fondati su uno spirito pro-attivo, flessibile ai cambiamenti del mercato del lavoro, cui sempre più inevitabilmente dovranno far fronte nell'arco della loro carriera.
Nella prospettiva europea questi obiettivi sono indissociabili dall’esigenza di migliorare le abilità funzionali all'occupabilità e alla mobilità sociale, in un’ottica di sempre maggiore inclusività dei sistemi di istruzione e formazione.
E’ all’interno di tali fini che si colloca il potenziamento dell’offerta formativa nella forma dell’Alternanza Scuola Lavoro, che trova puntuale riscontro nella legge 13 luglio 2015, n.107, in cui la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, introduce organicamente questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, come parte integrante dei percorsi di istruzione.
Il ruolo dell’alternanza scuola lavoro nel sistema di istruzione ne esce decisamente rafforzato.
L’organizzazione/impresa/ente che ospita lo studente assume il ruolo di contesto di apprendimento complementare a quello dell’aula e del laboratorio. Attraverso la partecipazione diretta al contesto operativo, quindi, si realizzano la socializzazione e la permeabilità tra i diversi ambienti, nonché gli scambi reciproci delle esperienze che concorrono alla formazione della persona.
Il modello dell’alternanza scuola lavoro intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra momento formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. Tale condizione garantisce un vantaggio competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico, offrendo nuovi stimoli all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona. L’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative può trovare nei percorsi di alternanza una delle sue espressioni più concrete. Le esperienze condotte dalle scuole dimostrano la necessità di realizzare azioni organizzative e di ricerca che facilitino il rapporto organico tra scuola e mondo del lavoro. Tale collegamento, fortemente garantito dall’appartenenza dell’istituzione scolastica ad apposite reti , trova il naturale sviluppo nell’ambito dei Poli tecnico professionali.
Cenni normativi
L’alternanza scuola lavoro entra nel nostro sistema educativo con la legge 28 marzo 2003, n.53, che
all’articolo 4 la prevede la possibilità ai giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età (secondo ciclo di studi) di svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni “attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.”
Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, che ne è conseguito, definisce l’alternanza quale modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Sono gli studenti che possono presentare la richiesta di svolgere, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, il percorso formativo prescelto alternando periodi in aula e in contesti lavorativi, nel rispetto del medesimo profilo educativo del corso di studi ordinario. In altre parole, il giovane mantiene lo status di studente, la responsabilità del percorso è in capo alla scuola e l’alternanza è presentata come una metodologia didattica e non costituisce affatto un rapporto di lavoro. Le attività nella struttura ospitante possono essere realizzate anche in periodi di sospensione della didattica. Per i soggetti disabili i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati in modo da promuovere l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro.
Il ruolo dell’alternanza scuola lavoro è stato successivamente confermato e consolidato con i Regolamenti emanati con i dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010, riguardanti i nuovi ordinamenti degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, nelle successive “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, secondo biennio e quinto anno” degli istituti tecnici e istituti professionali e nelle “Indicazioni nazionali” dei percorsi liceali Nel percorso che ha portato al consolidamento della metodologia dell’alternanza, un ruolo importante è rivestito dal D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che rafforza la collaborazione, con finalità formative, tra scuola e mondo del lavoro, con l’obiettivo di facilitare e accelerare l’applicazione di norme già emanate che legano scuola e lavoro, apprendimenti formali, non formali e informali.
La legge 107/2015, infine, nel commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, sistematizza l’alternanza scuola lavoro dall’a.s.2015-2016 nel secondo ciclo di istruzione, attraverso:
a. La previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, con una differente durata complessiva rispetto agli ordinamenti: almeno 400 ore negli istituti tecnici (rimodulate a non meno di 150, nel 2019) e almeno 200 ore nei licei( rimodulate a non meno di 90, nel 2019) , da inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa;
b. la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli ordini professionali e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
c. la possibilità di realizzare le attività di alternanza durante la sospensione delle attività didattiche e all’estero, nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata;
d. l’emanazione di un regolamento con cui è definita la “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro”, con la possibilità, per lo studente, di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio;
e. l’affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di organizzare corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008;
f. lo stanziamento di 100 milioni di euro annui per sviluppare l’alternanza scuola lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado a decorrere dall’anno 2016. Tali risorse finanziano l’organizzazione delle attività di alternanza, l’assistenza tecnica e il monitoraggio dei percorsi;
g. l’affidamento al Dirigente scolastico del compito di individuare le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro e di stipulare convenzioni finalizzate anche a favorire l’orientamento dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei e altri luoghi della cultura, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali;
h. la stesura di una scheda di valutazione finale sulle strutture convenzionate, redatta dal dirigente scolastico al termine di ogni anno scolastico, in cui sono evidenziate le specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione;
i. la costituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a decorrere dall’ a. s. 2015/16, del Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro, in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti per percorsi di alternanza (quanti giovani e per quali periodi).
In particolare, l’impresa, o l'ente del Terzo Settore, ente pubblico o qualsiasi altro soggetto voglia programmare percorsi di Alternanza Scuola Lavoro deve anzitutto:
Le strutture ospitanti devono essere in grado di garantire:
· capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività previste in alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
· capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l’esercizio delle attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un’esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
· capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.
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