13 luglio 2016
Le unioni civili in Italia sono approvate con una legge del 5 giugno c.a. n. 76. Le modifiche alle relazioni sono le seguenti:
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SPOSATI |
CONVIVENTI ETEROSSESSUALI |
SALUTE |
IN CASO DI MALATTIA O DI RICOVERO, SI HA DIRITTO AD ASSISTERE IL PARTNER IN OSPEDALE, DI FARGLI VISITA E DI ESSERE INFORMATO SUL SUO STATO DI SALUTE. |
IN CASO DI MALATTIA O DI RICOVERO, SI HA DIRITTO AD ASSISTERE IL PARTNER IN OSPEDALE, DI FARGLI VISITA E DI ESSERE INFORMATO SUL SUO STATO DI SALUTE.CIASCUN CONVIVENTE PUO’ DESIGNARE L’ALTRO COME SUO RAPPRESENTANTE IN CASO DI INCAPACITA’ DI INTENDERE O DI VOLERE. |
SOLDI |
IL REGIME PATRIMONIALE E’ LA COMUNIONE DEI BENI. SI PUO’ SCEGLIERE LA SEPARAZIONE DEI BENI AL MOMENTO DELLA CELEBRAZIONE O CON ATTO PUBBLICO E SI PUO’ VARIARE ANCHE IN SEGUITO |
C’E’ LA SEPARAZIONE DEI BENI, A MENO CHE I CONVIVENTINON SCELGANO LA COMUNIONE CON IL CONTRATTO DI CONVIVENZA. |
CASA |
IN CASO DI MORTE DEL CONIUGE, IL SUPERSTITE HA DIRITTO DI ABITAZIONE SULLA CASA FAMILIARE |
IN CASO DI MORTE SE LA CASA COMUNE E’ DI PROPRIETA’E SENZA UN TESTAMENTO IL SUPERSTITE HA DIRITTO ALLA COMPROPRIETA’ CON I PARENTI DEL DEFUNTO. SE IL CONVIVENTE DEL DEFUNTO E’ L’UNICO PROPRIETARIO DELLA CASA, LA PROPRIETA’ PASSA AI PARENTI CHE GLI SUCCEDONO, MA IL CONVIVENTE PUO’ CONTINUARE A VIVERCI PER DUE ANNI MA NON OLTRE I 5 ANNI. |
SUCCESSIONE |
AL CONIUGE SUPERSTITE SPETTA LA LEGITTIMA CIOE’ UNA QUOTA OBBLIGATORIA DI CUI NON E’ POSSIBILE ESSERE PRIVATI NEPPURE SE IL TESTAMENTO DISPONE DIVERSAMENTE, OLTRE AL TFR E LA PENSIONE DI REVERSIBILITA’ |
IL CONVIVENTE NON RIENTRA TRA GLI EREDI LEGITTIMI. PUO’ ESSERE NOMINATO EREDE TRAMITE TESTAMENTO |
ADOZIONE |
LE COPPIE SPOSATE DA TRE ANNI POSSONO ADOTTARE. IL CONIUGE PUO’ ADOTTARE IL FIGLIO DEL PARTENER, SE IL MINORE HA PIU’ DI 14 ANNI E’ NECESSARIO SENTIRE IL PARERE DEL MINORE. SE IL MINORE HA MENO DI 14 ANNI DECIDE IL TRIBUNALE PER I MINORENNI |
I GIUDICI HANNO AMMESSO LE STEPCHILD ADOPTION (ADOZIONE DEL CONFIGLIO) |
FINE DELL’AMORE |
SEPARAZIONE DI 6 MESI SE CONSENSUALE E DI UN ANNO SE GIUDIZIALE. POI SI PUO’ FARE LA DOMANDA PER IL DIVORZIO. IL CONIUGE CHE NON HA MEZZI DI SUSSISTENZA HA DIRITTO AL MANTENIMENTO |
NON C’E’ ALCUNA PROCEDURA DA SEGUIRE. IL CONVIVENTE CHE NON HA MEZZI DI SUSSISTENZA HA DIRITTO AL MANTENIMENTO IN PROPORZIONE ALLA DURATA DELLA CONVIVENZA |
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