11 luglio 2016
Molti di noi avranno comprato i pacchetti prepagati che danno la possibilità di poter avere soggiornare in città italiane o europee, o rilassarsi in una SPA, o anche cenare in ristoranti etnici e non solo.
In caso che il cliente non possa beneficiare dei servizi indicati nel tagliando, è la società stessa che ha emesso il coupon, che dovrà rispondere dei danni.
Il fatto è il seguente: una coppia di fidanzati campani compra due coupon per godere di un pernottamento presso un resort in provincia di Salerno.
I due coupon prevedono la possibilità di un soggiorno della durata di tre giorni e doveva essere goduto entro un anno dall’acquisto, lo stesso comprendeva anche colazione e pranzo, costo totale 98 euro.
I due fidanzati cercano di prenotare il soggiorno, chiamando più volte il resort, inevitabilmente ricevono la medesima risposta: “non abbiamo stanze libere “.Finalmente a pochi giorni dalla scadenza, i due fidanzati riescono a compiere la prenotazione.
Il giorno prima della partenza, la brutta sorpresa, ossia il resort ha chiuso e al suo posto c’è nuova struttura recettizia.
La nuova struttura è pronta lo stesso ad accoglierli, ma devono pagare il prezzo intero per il soggiorno.
Naturalmente i due fidanzati chiedono alla società che ha emesso il coupon e la restituzione della somma pari a 98 euro.
La società si rifiuta ad adempiere questa richiesta, pertanto i fidanzati si rivolgono al giudice di pace.
Il giudice di pace emette una sentenza a favore dei fidanzati, inoltre la società dovrà rimborsare la spesa pari a 598 euro, dove 500 euro sono riconosciuti come risarcimento danni per il soggiorno non goduto e per lo stress causato.
(sentenza n. 168/02 della Corte di Giustizia europea).