SCUOLA SUPERIORE PRIVATA PARITARIA
DECRETO N.338 MITF005006
DECRETO N.1139 MITNUQ500H
DECRETO N.2684 MIPMRI500E
DECRETO N.1717 MIPSTF500R
IT

INCONTRO FORMATIVO 2 FEBBRAIO 2024 – PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ – SEXTING E REVENGE PORN

1 febbraio 2024

In data 2 febbraio 2024 tutti gli studenti della classe terza sezione B dell’indirizzo Tecnico Economico Turistico e della classe terza sezione A del Liceo delle Scienze Umane parteciperanno ad un incontro formativo sui temi del revenge porn, codice rosso e violenza domestica,

CONTENUTI

Il termine sexting deriva dall’unione delle parole sex e texting e significa inviare o condividere immagini e video di sesso. Ritrarre se stessi, scambiare materiale intimo o a sfondo sessuale è un comportamento diffuso, soprattutto tra adolescenti. Le immagini private, inviate a un partner all’interno di un contesto di fiducia reciproca, se vengono diffuse senza nessun consenso diventano un caso di revenge porn perseguibile per legge: si tratta di un fenomeno sempre più frequente che sirealizza attraverso gli smartphone, piattaforme o bacheche di foto online. Con revenge porn si intende quindi un atto di condivisione di pornografia non consensuale e un abuso sessuale tramite contenuti visivi.

Rientrano nella definizione di revenge porn atti come:

invio non consensuale di materiale acquisito durante la pratica del sexting;

ripresa di immagini e video di atti sessuali senza il consenso della persona ripresa;

ripresa di immagini e video di atti sessuali con il consenso della persona ripresa ma successivamente inviati a terzi senza che la vittima ne sia a conoscenza;

hacking di spazi cloud al fine di trovare e possedere materiale sessualmente esplicito raffigurante la vittima.

Nel luglio del 2019 è entrato in vigore l’art. 612 ter del Codice Penale - il cosiddetto Codice Rosso - che prevede la reclusione da uno a sei anni e una multa da 5.000 a 15.000 euro per chiunque sottragga, invii, ceda, pubblichi o diffonda contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati senza il consenso delle persone rappresentate. È inoltre fondamentale sapere che la pena si inasprisce in casi in cui la vittima ritratta nei contenuti espliciti sia coinvolta in una relazione sentimentale con chi ha diffuso i suddetti contenuti, sia minorenne o incapacitata a fornire consenso (ad esempio in uso e abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti) o sia in stato di gravidanza. Costituisce reato anche il solo possedere materiale intimo non consensuale sui propri apparecchi tecnologici.

Violenza domestica

La violenza domestica è un fenomeno che si verifica all’interno di una coppia sposata o convivente. In senso più ampio si può manifestare all’interno di una famiglia, legittima o di fatto. Non rileva che il legame sia di tipo eterosessuale o omosessuale. Secondo l’art. 3 della Convenzione di Instanbul “l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”. Una definizione più ristretta rispetto quella contenuta nella Convenzione di Instanbul è quella dell’art. 3 del D.l n. 93/2013. Detto articolo dispone che: “si intendono per violenza domestica (uno o più atti, gravi ovvero non episodici), di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare (o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva), indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”. La violenza domestica si manifesta in forme diverse, che possono anche coesistere o meno e manifestarsi gradualmente in successione.

Violenza fisica

Essa si realizza attraverso schiaffi, pugni, spinte, tirate di capelli, calci, strangolamento, immobilizzazione. I casi più gravi e estremi sono il lancio di sostanze acide dirette al volto della persona e l’omicidio.

Violenza psicologica

La forma più subdola di violenza che viene esercitata all’interno della coppia o della famiglia è quella psicologica. In genere questa precede quella fisica. La violenza psicologica o emotiva si realizza attraverso atti di intimidazione, minacce, critiche insistenti, insulti e offese. Queste condotte interessano la persona e i suoi legami affettivi più stretti come i genitori, i figli, i colleghi di lavoro, gli animali, fino agli oggetti particolarmente significativi e simbolici. La forma più pericolosa e destabilizzante della violenza psicologica però è la manipolazione psicologica maligna che si pone l’obiettivo di far dubitare la vittima fino a farle credere di essere sul punto di impazzire e di perdere il controllo. Questa manipolazione la fa vacillare sulle proprie capacità di percepire e ricordare le cose, facendole credere, ad esempio, che certi episodi accaduti in realtà non si sono mai verificati.

Violenza sessuale

La violenza sessuale può manifestarsi in modi diversi. Si parte in genere dalle molestie, rappresentate da battute pesanti a sfondo sessuale per passare poi a tentativi insistenti di toccare e baciare la persona. Il passo successivo consiste nella costrizione della vittima ad avere rapporti anche con terzi, fino ad arrivare allo stupro di gruppo.

Violenza economica

La violenza economica secondo alcune classificazioni è ricompresa in quella psicologica, secondo altre costituisce una categoria autonoma e distinta.

Essa si realizza fondamentalmente con tre tipi di condotte finalizzate a:

· impedire alla vittima di disporre di risorse economiche proprie disponibili (limitando l’accesso a conti o carte di credito, contanti, risorse per spese mediche, telefoniche e mezzi di trasporti;

· ostacolarla nell’acquisirne di proprie sabotando occasioni lavorative e colloqui;

· consumare le risorse economiche della vittima.

FINALITÀ E OBIETTIVI

· Favorire adeguati processi di conoscenza e consapevolezza tra adolescenti e difese preventive nei confronti del sexting nel web.

· Contribuire a combattere ogni forma di discriminazioni di genere.

· Rafforzare competenze per un utilizzo consapevole del web in ottemperanza con i criteri inerenti alla Media Education.

· Riconoscere il valore del corpo sessuato e dell’intimità.

· Essere consapevoli circa le conseguenze di comportamenti pericolosi agiti nel web.

· Favorire senso critico e di osservazione.


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